Tutela delle minoranze.
Una maggioranza non è autorizzata, non può, non deve sconvolgere l'ordinamento dello stato (non le consuetudini parziali, anche se le leggi che regolano l'ordinamento sono la fissazione di consuetudini il più possibile condivise) a proprio vantaggio
solo perché ha a disposizione una
relativa e
temporanea maggioranza negli organi di governo.
Si veda
Minoranze I,
Minoranze II.
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